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Determinazione dell'indennità di esproprio

La determinazione dell'indennità di espropriazione avviene conformemente alla legge provinciale del 15 aprile 1991, n. 10 - Espropriazione per causa di pubblica utilità - in base a diversi criteri, a seconda che le aree interessate siano edificabili, non edificabili o edificate.

Aree non edificabili sono

  1. le aree vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, silvo-pastorale o improduttiva;
  2. le aree soggette a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio e alla tutela dei beni storico-artistici, archeologici e paesaggistico-ambientali;
  3. la viabilità sulle aree di cui ai numeri 1) e 2).
  4. le aree destinate alla realizzazione di opere di interesse generale, per le quali è preclusa l’edificabilità legale o vige un vincolo di inedificabilità assoluta o per le quali risulta precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi alla realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. 

Sono considerate aree edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quella agricola, silvo-pastorale, improduttiva, viabilità, e quelle che non soggiacciono ai particolari vincoli di cui alla definizione delle aree non edificabili. Ci si riferisce a quelle superfici che possiedono il requisito dell'edificabilità legale e nei piani urbanistici sono classificate come zone residenziali (zone di espansione, oggi denominate zone miste) e zone produttive.

Si definiscono aree edificate quei terreni sui quali esistono costruzioni e loro pertinenze. Si tratta ad esempio di edifici, aree infrastrutturate o superfici pertinenziali di edifici esistenti.

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026