La procedura dell'esproprio
Le indicazioni seguenti si applicano all'espropriazione di beni immobili, di diritti reali relativi a beni immobili ed alla costituzione coattiva di servitù occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali e loro aziende nonché alle occupazioni temporanee e d'urgenza.
Per opera pubblica si intende l'opera realizzata direttamente o indirettamente da un soggetto di diritto pubblico per il perseguimento di un fine di interesse pubblico, quindi per il soddisfacimento di determinate esigenze della collettività.
Beni soggetti ad esproprio
- beni di privati
- beni disponibili di un ente pubblico
- beni indisponibili di un ente pubblico, quando l'interesse pubblico da perseguire abbia un rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione
Beni non soggetti ad esproprio
- beni appartenenti al demanio pubblico salvo pronuncia di sdemanializzazione
- beni appartenenti alla Santa Sede salvo accordo con la stessa
- gli edifici destinati al culto salvo gravi ragioni e previo accordo con la rispettiva confessione religiosa
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Presupposti
I presupposti necessari e sufficienti per l'avvio di una procedura di espropriazione sono la previsione dell'opera da realizzare nello strumento urbanistico comunale e la dichiarazione di pubblica utilità.
Previsione dell'opera da realizzare nello strumento urbanistico comunale
Il vincolo di destinazione pubblica preordinato all'esproprio ha validità di 10 anni secondo le indicazioni del piano urbanistico comunale. Se entro dieci anni dalla data di approvazione del piano urbanistico gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione delle aree soggette ad esproprio, le indicazioni del piano perdono ogni efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo.
Il vincolo può essere motivatamente reiterato.
Dichiarazione di pubblica utilità
La dichiarazione di pubblica utilità consiste nell'affermazione dell'esistenza di un interesse generale all'esecuzione di una determinata opera e alla sottrazione di determinati diritti ai loro titolari.
La dichiarazione può essere espressa o tacita. La dichiarazione è espressa, quando forma oggetto di una specifica legge o provvedimento amministrativo in tal senso.
Tacita, quando deriva automaticamente da altri atti aventi finalità diverse (ad es. l'approvazione di un progetto di un'opera pubblica). In questo caso il provvedimento deve anche indicare i termini d'inizio dei lavori, nonché quelli per il compimento della procedura di esproprio e dei lavori.
Fasi della procedura d'esproprio
Fase preliminare
L'ente espropriante deve, come atto fondamentale, adottare un decreto con il quale viene deciso di promuovere la procedura espropriativa per la realizzazione dell'intervento pubblico. Tale atto ha anche lo scopo di approvare i documenti relativi all'esproprio.
La documentazione necessaria all'esproprio è indicata in modo generico dall'art. 3 della legge sugli espropri e, in modo specifico, dalla circolare del Direttore Generale n. 1 del 26.01.2005 sulle istanze all'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei beni immobili.
Tali documenti sono:
- Una relazione illustrativa sul progetto redatta nelle due lingue;
- una mappa catastale sulla quale siano evidenziate le aree da espropriare e/o da gravare con servitù; ingrandimento della mappa in scala 1:1000 con indicazione delle aree di progetto; tipo di frazionamento per progetti di edilizia;
- elenco dei proprietari iscritti al libro fondiario con indicazione del Comune catastale, della partita tavolare, delle particelle, dell'area da acquisire – espressa in m² ovvero, in caso di asservimento, dell'area da gravare con servitù – espressa in m² della superficie – sempre in m² –, da occupare per la durata dei lavori, cognome, nome , data e luogo di nascita, codice fiscale/partita IVA nonché quota di proprietà dei proprietari, con attestazione che i dati corrispondono a quelli del catasto e del libro fondiario;
- estratto della parte grafica del piano urbanistico con indicazione degli estremi di approvazione del piano medesimo e della relativa legenda.
Fase d'avvio del procedimento
Dopo l'avvio della procedura si provvede alla notifica e al deposito degli atti sopra indicati cosiddetta prima pubblicazione.
L'ente espropriante deve, pertanto, dare notizia della procedura ablativa ai proprietari degli immobili interessati con indicazione che costoro possono prendere visione degli atti per 15 giorni consecutivi nella segreteria del Comune e formulare eventuali osservazioni.
Altrettanto deve essere data notizia del procedimento al pubblico mediante affissione di apposito avviso all'albo del Comune.
Una volta provveduto alle notifiche è necessario depositare nella segreteria del Comune per 15 giorni consecutivi la documentazione del procedimento.
Nel caso in cui i proprietari presentino eventuali osservazioni è compito dell'ente espropriante valutarle attentamente e procedere alla formulazione delle controdeduzioni: le osservazioni vengono decise definitivamente con il decreto di stima.
Fase di stima e dichiarazione di pubblica utilità
In questa fase si provvede alla stima dei beni da espropriare con, in caso di occupazione, lo stato di consistenza in contradditorio con i proprietari interessati.
Una volta formulata la valutazione estimatoria va emesso il decreto di cui all'articolo 5 della legge sugli espropri (c.d. decreto di stima).
Con tale provvedimento deve essere dichiarata la pubblica utilità e, ove occorre, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera, oltre a dare conto del valore/valutazione del sacrificio imposto ai soggetti colpiti, e, disposto il versamento dell'indennità sul conto di tesoreria dell'autorità espropriante. Inoltre devono essere decise le eventuali osservazioni presentate dagli interessati contro la procedura ablativa.
Il decreto di stima viene notificato ai proprietari nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, con l'avviso che costoro possono prendere visione della relazione di stima nella segreteria del Comune. È prassi lasciare depositata la stima per 30 giorni consecutivi a far data dal giorno della (ultima) notifica del decreto di stima.
Al decreto di stima è opportuno allegare un modulo per la dichiarazione attestante la proprietà, piena disponibilità e libertà dei beni interessati nonché contenente l'obbligo di non effettuare alcun atto di disposizione sui beni. Questa dichiarazione, che deve essere compilata dal proprietario, ha lo scopo di ottenere il pagamento dell'indennità.
Nel caso in cui, uno o più dei proprietari, impugni con ricorso alla Corte d'Appello territorialmente competente la stima, la procedura prosegue il suo iter ma il proprietario perde il 10% “premiale”.
L'indennità resta, in caso di opposizione, depositata sul conto di tesoreria dell'autorità espropriante fino alla definizione del giudizio.
Nel caso in cui, uno o più dei proprietari, impugni con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, la legittimità di uno o più degli atti del procedimento, lo stesso si arresta solamente qualora il giudice amministrativo, richiestone, emetta ordinanza di sospensione.
Nel decreto di stima devono, a pena di nullità, essere indicati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni/costituite le servitù, rispettivamente iniziati ed ultimati i relativi lavori.
Tali termini possono essere prorogati per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente ma sempre con determinata prefissione di tempo.
Trascorsi i termini sopraindicati, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle espropriazioni/costituzione di servitù se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte.
La legge non contiene alcuna indicazione sulla durata dei termini, pertanto la loro durata deve essere determinata secondo criteri di congruità e ragionevolezza.
Il decreto d'esproprio (art. 7)
Una volta completati gli adempimenti previsti dalle fasi precedenti ed una volta effettuati il deposito delle indennità – maggiorate del 10% quando ne ricorrano i presupposti – o il pagamento delle indennità e disponendo del tipo di frazionamento da cui risultano le aree definitive da espropriare – non necessario quando si espropriano particelle intere – la Provincia provvederà all'emanazione, registrazione (presso l'Ufficio del Registro) e notifica a tutti gli interessati del decreto d'esproprio/asservimento (di quest'ultimo costituiscono parte integrante le planimetrie con indicazione del tracciato).
È opportuno attendere la scadenza del termine d'impugnazione di 30 giorni del decreto di stima.
A conclusione della procedura deve essere presentata istanza al competente Ufficio del libro fondiario al fine dell'intavolazione del diritto di proprietà e/o di servitù.
Accesso alla proprietà privata
L'articolo 2, L.P. 10/91 disciplina i casi nei quali può essere autorizzato l'accesso alla proprietà privata con decreto.
I tecnici incaricati dell'elaborazione di un progetto di un'opera pubblica, possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dall'incarico ricevuto, purché ne sia data loro facoltà con decreto del Sindaco territorialmente competente e ne sia dato avviso ai proprietari cinque giorni prima. L'avviso è dato a cura del Sindaco ed a spese di chi richiede gli studi; deve indicare le generalità delle persone cui è data facoltà di introdursi nelle proprietà private. Il Sindaco ed i proprietari interessati possono assistere alle operazioni peritali o farsi rappresentare da persone di fiducia.
Coloro che intraprendono le operazioni peritali sono obbligati a risarcire qualunque danno arrecato ai proprietari.
Nel decreto viene fissata la durata delle operazioni peritali.
Procedura di esproprio abbreviata - art. 16
Si può utilizzare questo strumento qualora vi sia la richiesta conforme dell'ente procedente, dei proprietari ed altri aventi diritto e questi abbiano accettato ed incassato l'indennità determinata in loro favore. In tal caso – ed una volta effettuato il pagamento – può essere emesso il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù.
Procedura di esproprio senza pagamento di indennità - art. 32
Tale procedimento si applica per espropriare delle opere pubbliche che esistano da più di vent'anni, ovvero che siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori alla legge sugli espropri. I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria.
In ogni caso si prescinde dall'osservanza della procedura di cui alla legge sugli espropri e dal pagamento dell'indennità.
Occupazione temporanea
La legge prevede tre tipi di La legge prevede tre tipi di procedimenti occupativi.
Occupazione temporanea per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione di lavori (art. 24-28)
li imprenditori ed esecutori di un'opera pubblica utilità possono occupare temporaneamente fondi privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra, per farvi deposito di materiale, per stabilire cantieri, magazzini ed officine, per praticare passaggi provvisori, per aprire canali di diversione per acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.
La domanda deve essere diretta dall'imprenditore od esecutore dei lavori al Sindaco, deve indicare la durata dell'occupazione e l'ammontare dell'indennità offerta. La domanda deve essere notificata, a cura del richiedente, ai proprietari interessati con invito di fare, nel termine di 20 giorni decorrente dalla notificazione, le loro osservazioni e di dichiarare espressamente se accettano l'indennità offerta, la quale, in caso di silenzio, si considera rifiutata.
Trascorso il termine indicato senza che sia fatta espressa dichiarazione di accettazione, l'organo competente, se ritiene fondata la domanda, determina con proprio decreto la durata e le modalità della occupazione, le eventuali limitazioni nonché la relativa indennità. A tal punto si eseguono la stima e lo stato di consistenza. L'organo competente, vista la stima, con il decreto d'occupazione, ordina il deposito della somma determinata ed autorizza l'occupazione temporanea.
Questo procedimento occupativo trova, nella pratica, un'applicazione molto esigua.
Occupazione d'urgenza
La fattispecie occupativa riguarda i casi di rottura di argini, rovesciamento di ponti o altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza.
Previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, il Sindaco può ordinare con decreto da notificarsi ai proprietari ed altri eventuali aventi diritto, l'occupazione dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere necessarie con contestuale indicazione di un congruo termine a ciò necessario. Con il decreto d'occupazione o successivo provvedimento viene stabilita l'indennità da corrispondersi.
Se le circostanze rendano necessario far diventare l'occupazione d'urgenza definitiva, si procede alla emissione del decreto d'esproprio ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge sugli espropri.
Occupazione temporanea preordinata all'esproprio
Per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alle strade pubbliche, alla sistemazione bacini montani, alle opere idrauliche, alle opere di protezione antivalanghe, alle opere concernenti le fognature, gli acquedotti ed i gasdotti, il Direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio o il Sindaco territorialmente competente, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi e previo deposito delle indennità di esproprio, può autorizzare con proprio decreto, da notificare ai proprietari e ad eventuali altri aventi diritto, l'occupazione d'urgenza dei fondi necessari all'esecuzione dei lavori.
In tutti gli altri casi di lavoro dichiarati urgenti ed indifferibili, il decreto di occupazione è emesso su conforme deliberazione della Giunta provinciale/Giunta comunale.
Entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto che determina l'indennità per l'occupazione, i proprietari possono proporre opposizione contro l'indennità alla Corte d'Appello territorialmente competente.
Il decreto perde efficacia qualora l'occupazione non avvenga entro 12 mesi dalla data della sua emissione.
L'occupazione non può essere in alcun caso protratta oltre 7 anni dalla data di emissione del decreto che l'autorizza.
Questa è la fattispecie occupativa che trova la più ampia applicazione nell'ambito dei lavori pubblici.
Aspetti fiscali - tributari
Gli strumenti urbanistici definiscono le seguenti zone omogenee:
- ZONA A (centro storico): le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- ZONA B (zona di completamento): le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A) si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- ZONA C (zona d’espansione): le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B;
- ZONA D (zona produttiva): le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- ZONA E (verde agricolo): le parti del territorio destinate ad usi agricoli escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C;
- ZONA F (zona per opere ed impianti pubblici): le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Le indennità corrisposte a titolo di indennità d'esproprio, d'occupazione o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva sono soggette ai sensi della legge 30.12.1991 n. 413, articolo 11 commi 5, 6 e 7 a ritenuta d'acconto – 20% (ai fini IRPEF) - se corrisposte relativamente ad aree (i cui proprietari siano soggetti che non esercitano imprese commerciali ) destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane, all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D (D.M. n. 1444/1968).
Ai fini della tassazione rilevano esclusivamente le cessioni di terreni ricadenti nelle menzionate zone omogenee. In caso di immobili ricadenti in esse solo parzialmente, la ritenuta deve essere operata limitatamente alle indennità relative all'area ricompresa all'interno delle zone stesse.
È invece non assoggettabile a tassazione la percezione di somma, avvenuta ai medesimi titoli relativamente a fabbricati di qualunque tipo, nonché alle eventuali pertinenze.
Non sono tassabili le indennità inerenti aree destinate ad usi agricoli, rientranti in zone omogenee definite di tipo E, nonché le indennità relative alle aree destinate ad insediamenti di interesse collettivo – zona F.
Le indennità d'esproprio ed occupazione relative a terreni edificabili (requisito oggettivo), se corrisposte a soggetti esercenti attività d'impresa commerciale (requisito soggettivo), sono soggette ad IVA.
La ritenuta d'imposta non si applica alle indennità da corrispondere per la costituzione di servitù né quelle dovute agli affittuari di fondi agricoli.
Fonti normative - Legislazione
- Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale
L.P. del 15 aprile 1991, n. 10 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
D.P.R. 8 giugno 2001.n. 327
Giurisprudenza
Tel. +39 0471 41 26 40 e +39 0471 41 26 41
Web: info
E-mail: verw.enteignung.amm.espropri@pec.prov.bz.it
- Sentenza TAR Bz n. 102/16 - rigetto ricorso n. 26/2015
- Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 08.10.2013, n. 4952 (estratto) - Interpretazione dell’applicabilità dell’art. 32 della L.P. 15.04.1991, n. 10
- Sentenza TAR Bz n. 241/2015 - Rigetto ricorso contro l’intavolazione di una servitù di metanodotto ai sensi dell’art. 32 della L.P. 10/1991
- Corte d’Appello Tn, Sezione Bz, Ordinanza del 20.05.2015 - determinazione dell’indennità di esproprio per aree edificabili, criteri generali
Modulistica
- Circolare del Direttore Generale n. 1 del 26.01.2005 Istanze all’amministrazione del patrimonio nell’ambito dei beni immobili
- Modulo espropri
- Elenco proprietari
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notarietà - ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445
- Tabella di confronto stima - conguaglio
Ultimo aggiornamento: 19/05/2025