Acquisto e vendita
Procedura per l'acquisizione di un immobile
Acquisto di un bene "pubblico" da parte di un soggetto privato
Come vengono ceduti i beni della Provincia?
Per beni immobili vale il seguente principio: quando un immobile appartiene al patrimonio disponibile ovvero non viene destinato o utilizzato istituzionalmente, ogni cittadino, o persona giuridica, può presentare una domanda d’acquisto, concessione o affitto. Il relativo prezzo di acquisto, concessione o affitto viene stabilito dall’Ufficio Estimo: la vendita o l’affitto avviene sempre tramite una procedura ad evidenza pubblica in base alla legge provinciale 2/1987.
Beni mobili possono essere ceduti secondo le norme vigenti se il rispettivo consegnatario li dichiara dismessi e dà un parere sull'adeguatezza del prezzo.
Questi beni possono essere ceduti anche gratuitamente quando i richiedenti sono organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), enti pubblici, cooperative a associazioni o altre persone giuridiche che non hanno uno scopo di lucro, la cui sede si trova in Alto Adige e che sono attivi soprattutto per la popolazione dell’Alto Adige.
I modi d’acquisto di beni da parte della Provincia
Di regola la pubblica amministrazione acquista i beni in base ad una ricerca di mercato.
In questo caso l’amministrazione acquisisce diverse offerte tramite una procedura ad evidenza pubblica e ne sceglie la più adeguata.
L’altro modo di acquisizione di un immobile è la procedura di esproprio, in base alla legge 10/1991.
Nel caso che un immobile in base al suo luogo, estensione e ubicazione urbanistica sia particolarmente adatto, le norme prevedono la possibilità di un acquisto diretto tramite trattativa privata. Anche in questo caso il prezzo viene stabilito dall’Ufficio Estimo: in caso di consenso sulle condizioni contrattuali la bozza del contratto potrà essere sottoposta al vaglio della Giunta Provinciale.
Acquisizione di un bene appartenente ad un soggetto privato di futura destinazione pubblica
Di regola la Pubblica Amministrazione acquisisce gli immobili tramite una procedura di esproprio.
In casi di eccezionale idoneità di un immobile, per quanto riguarda la sua ubicazione, dimensione ed ambito urbanistico, l'ordinamento consente di procedere direttamente all'acquisto mediante trattativa privata. Anche in tal caso il prezzo è determinato dall'Ufficio Estimo provinciale; in caso di accordo tra le parti, il relativo schema di contratto verrà sottoposto alla Giunta provinciale per l'approvazione, dopodiché si potrà procedere con la stipula dello stesso.
Normative
Nell'ambito delle attività dell'Ufficio Beni patrimoniali trovano applicazione principalmente le disposizioni della legge provinciale del 21 gennaio 1987, n. 2 e del relativo decreto del Presidente della Giunta del 23 gennaio 1998, n. 3.
Della predetta legge, per il cittadino e per le associazioni sono di particolare interesse i seguenti articoli:
- Art. 11: Affitto, locazione, uso o comodato dei beni patrimoniali;
- Art. 16: Modalità di vendita dei beni immobili;
- Art. 20: Cessione gratuita di beni immobili a Comuni e persone giuridiche;
- Art. 20/ter: Cessione di beni immobili trasferiti dallo Stato e da amministrazioni statali;
- Art 21: Alienazione di beni mobili fuori uso.
- Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 23 gennaio 1998, n. 3 Regolamento per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano
Domanda per l’affitto di un immobile di proprietà provinciale
Domanda per l’acquisto di un bene immobile provinciale
Domanda di acquisto di un bene immobile ex statale ai sensi dell’art. 20ter della L.P 2/87
Ultimo aggiornamento: 19/05/2025